Esenzione dal contributo di costruzione per prima abitazione

Determinazione n. 174 del 29/04/2026

Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione ex articolo 90, comma 1 lettera C) della L.P. 15/2015: accoglimento della domanda pervenuta con prot.N. 12496 di data 17/04/2026 ed approvazione dello schema di convenzione
Data:

29/04/2026

Descrizione

Il Comune di Arco accoglie la domanda di esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la realizzazione della prima abitazione, come previsto dall'articolo 90, comma 1 lettera c) della Legge Provinciale (L.P.) 15/2015. Questo atto approva lo schema di convenzione che regola l'esenzione. L'esenzione è concessa per interventi di recupero di costruzioni, edifici o fabbricati, inclusi gli ampliamenti, destinati a realizzare la prima abitazione del richiedente, limitatamente ai primi 150 metri quadrati di superficie utile netta, a condizione che la residenza non sia qualificata di lusso. I richiedenti devono stabilire la propria residenza nell'unità abitativa entro un anno dalla fine dei lavori e mantenerla per i successivi dieci anni, e non devono possedere altri alloggi idonei nel territorio provinciale. Questa azione mira a sostenere i cittadini nella realizzazione della loro prima casa, promuovendo il recupero edilizio e garantendo un beneficio economico a chi rispetta i requisiti stabiliti dalla normativa provinciale.

Unità organizzativa responsabile

Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica

Sono attribuite all'ufficio tutte le funzioni inerenti la gestione delle attività di competenza comunale in materia di edilizia privata e urbanistica.

Formati disponibili

PDF
P7M

Licenza di distribuzione

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

29/04/2026

Data di inizio pubblicazione

29/04/2026

Data fine pubblicazione albo

30/04/2027

Ulteriori informazioni

Numero registro albo

2026/733

Questa scheda sintetica è stata generata tramite sistemi di intelligenza artificiale per facilitare la lettura. Per i dettagli completi e il valore legale dell'atto, si rimanda al documento originale allegato

Ultimo aggiornamento: 19/06/2026 10:12

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