Riferimento all’artigianato: attenzione alle nuove norme

Una circolare del Servizio artigianato, commercio e polizia amministrativa della Provincia segnala che l'articolo 16 della legge 11 marzo 2026, n. 34, «Legge annuale sulle piccole e medie imprese», ha modificato in modo significativo la legge-quadro sull’artigianato (8 agosto 1985, n. 443), al fine di rafforzare la tutela sia delle imprese artigiane sia dei consumatori contro l'impiego indebito del termine «artigianale» e di ogni richiamo all’artigianato da parte di soggetti non iscritti all’Albo delle imprese artigiane.
Data:

28/09/2026

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2 min

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Descrizione

La circolare si propone di informare le imprese che intendono utilizzare la denominazione di «artigianale» o che intendono fare richiamo al termine «artigianato», affinché non incorrano nel pesante regime sanzionatorio ora introdotto. Tali disposizioni statali sono state recentemente recepite nell’ordinamento provinciale tramite l’articolo 45 della legge provinciale 7 agosto 2026, n. 6 («Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2026-2028», pubblicato sul b.u. 7 agosto 2026, n. 32, straord. n. 1) che ha modificato l’articolo 3 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 («Disciplina dell’impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento»), rendendo il nuovo regime sanzionatorio pienamente operativo ed efficace anche sul territorio provinciale.

Le disposizioni statali
Il fulcro della riforma risiede nella nuova formulazione dell’articolo 5, comma 8, della legge n. 443/1985, il quale stabilisce che «Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio o nella promozione dei propri prodotti o servizi da essa commercializzati, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato e all'artigianalità dei prodotti e dei servizi, se essa non è iscritta all'albo di cui al primo comma e non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati o posti in vendita qualificandoli come artigianali; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo».

La legge annuale delle PMI, in vigore dal 7 aprile nel testo di cui sopra e modificativa della legge 443/1985, introduce quindi una stretta sull’uso delle denominazioni «artigianato» e «artigianale».

I principali aspetti applicativi:
● riserva di utilizzo: esclusivamente le imprese regolarmente iscritte all’albo (tenuto in ambito locale dalla Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento) hanno facoltà di impiegare termini legati all'artigianato o all'artigianalità;
● estensione del divieto alle attività promozionali: rispetto al passato il divieto si estende espressamente anche alle iniziative di promozione e alla pubblicità dei beni e servizi;
● inasprimento sanzionatorio: ai sensi dell’articolo 5 comma 5 della legge 443/1985, la sanzione amministrativa per ogni singola violazione è fissata nell'1% del fatturato, fermo restando l'importo minimo di 25.000 euro.

Per rispondere ai dubbi degli interessati, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato delle FAQ sull’argomento consultabili all’indirizzo https://www.mimit.gov.it/it/assistenza/domande-frequenti/artigianato-articolo-16-legge-n-34-2026-domande-frequenti-faq 

Recepimento nell'ordinamento provinciale
A livello locale l’articolo 3, comma 4-bis, della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 rinvia espressamente alla disciplina nazionale disponendo che : «Con riguardo al divieto di utilizzo di riferimenti all'artigianato e all'artigianalità di prodotti o servizi si applica la normativa statale».

Per effetto di tale rinvio i commi 8 e 9 dell’articolo 5 della legge n. 443/1985 trovano applicazione in ambito provinciale, unitamente a ogni eventuale e futura modifica della relativa regolamentazione statale.

Si ricorda che l’applicazione delle sanzioni in parola compete alla Camera di commercio, industria, artigianato, turismo e agricoltura di Trento.

L’invito alle imprese del territorio è a conformarsi tempestivamente e a evitare l'uso improprio di riferimenti all'artigianato o all'artigianalità nelle proprie attività imprenditoriali, così da evitare l’applicazione delle relative sanzioni.

A cura di

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Data di scadenza

01/01/2027

Ultimo aggiornamento

Ultimo aggiornamento: 28/09/2026 12:37

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