Descrizione
Il fatto: il 28 agosto 2023 un agente del Corpo di polizia locale Alto Garda e Ledro, libero dal servizio, procedeva sulla strada provinciale 84 in direzione Dro, quando in località Lavini nel comune di Drena vedeva un veicolo che lo procedeva effettuare un sorpasso di un’auto su un tornate e poi rientrare velocemente sulla propria corsia per evitare lo scontro con un mezzo che proveniva nel senso opposto. L’agente, vista la manovra, raggiungeva con la sua auto il veicolo che aveva effettuato il sorpasso, lo fermava, si identificava e gli comunicava la violazione dell’articolo 148 commi 10 e 16 del Codice della strada, che prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, anche il ritiro della patente.
La sanzione non veniva contestata immediatamente perché l’agente, appunto fuori servizio, non aveva con sé la strumentazione necessaria; quindi il conducente avrebbe ricevuto la sanzione in un secondo momento, ovvero attraverso il servizio postale. Il trasgressore, ricevuta la sanzione, faceva ricorso al giudice di pace sostenendo che la violazione non fosse valida perché avvenuta in un tratto stradale fuori da centro abitato di Drena (e, secondo il ricorrente, non di competenza territoriale della polizia locale) e perché l’agente non era in servizio, e quindi spoglio dei propri poteri.
La sentenza del giudice di pace del 24 maggio 2024 dava ragione al ricorrente e annullava la sanzione. Il Corpo di polizia locale decideva quindi di fare appello al Tribunale ordinario di Rovereto sostenendo la legittimità, in ogni sua parte, del verbale contestato. Il 12 marzo 2025 il giudice del Tribunale di Rovereto dava ragione al Corpo di polizia locale, sostenendo che il tratto in cui è stata commessa la violazione è parte integrante del territorio di competenza (non importa se urbano o extra urbano) e confermava, ancora una volta, che un agente di polizia locale mantiene i poteri di polizia stradale anche fuori servizio purché si trovi nel proprio territorio di competenza.