Competenze
Il testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967 n. 223, e successive modifiche, dispone quanto segue:
- art. 12: Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la commissione elettorale comunale. La commissione rimane in carica fino all’insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio. La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.
- art. 13: Per la elezione dei componenti effettivi della commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età. Nella commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della commissione, in sostituzione dell’ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.