Competenze e regolamento interno
Il consiglio comunale
Il Consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, eletto ogni cinque anni dagli iscritti nelle liste elettorali del Comune. Esso rappresenta l’intera comunità locale ed impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, nel rispetto del diritto alla riservatezza, ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità. Il consiglio comunale di Arco è composto da 30 consiglieri eletti su base proporzionale contestualmente all’elezione del sindaco, che viene eletto a suffragio universale e diretto. Rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. L’elezione, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente del Consiglio o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, a cui sono attribuiti i poteri di convocazione, direzione lavori ed attività dello stesso. Qualora lo statuto lo preveda, si avvale di commissioni costituite nel proprio seno, garantendo un’adeguata rappresentanza delle minoranze; il regolamento interno del Consiglio comunale determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l’organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al consiglio.
Normativa di riferimento:
- Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
- Testo unico delle Leggi regionali sulla composizione ed elezioni degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L;
- Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007;
- Regolamento del Consiglio comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 di data 23/07/1997 ed entrato in vigore il 25/09/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Regolamento interno del consiglio comunale ne disciplina l’attività concreta e contiene disposizioni relative ai capigruppo consiliari, alle commissioni consiliari, alle e modalità di convocazione e di svolgimento delle adunanze.
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Attribuzioni del consiglio comunale
L’articolo 26 del Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dispone che il Consiglio comunale delibera:
- lo statuto dell’ente, delle aziende speciali e delle società a prevalente partecipazione del comune, i regolamenti, l’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, il rendiconto della gestione, i piani strategici, i documenti di programmazione, i piani di settore, i programmi di opere pubbliche e i relativi piani finanziari, i piani territoriali e urbanistici, nonché i programmi per la loro attuazione e le eventuali deroghe, i pareri da rendere nelle predette materie e quelli relativi ai piani di settore della Provincia;
- i progetti preliminari nei casi fissati dallo statuto comunale;
- la disciplina del personale non riservata alla contrattazione collettiva e le dotazioni organiche complessive;
- la costituzione e la modificazione delle forme collaborative intercomunali di cui al capo VIII;
- l’istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- la disciplina generale, l’assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali, la scelta delle relative forme gestionali;
- la costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata, nonché la variazione o la dismissione delle quote di partecipazione per lo svolgimento di attività imprenditoriali diverse dalla gestione di servizi pubblici;
- l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, compresa la determinazione delle relative aliquote;
- gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni di lavori
- che non siano previsti espressamente nel bilancio di previsione e relativa relazione previsionale o
- in altri atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario comunale o di altri funzionari;
- la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del comune o della provincia, ovvero da essi dipendenti o controllati;
- ed inoltre su quelle materie che al consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 4, sono state espressamente attribuite dallo statuto.
Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi del comune, salvo, quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
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